martedì 22 maggio 2012

Statuto&Statuto


Il nuovo statuto dell'Università di Messina è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Rispetto al testo rimaneggiato dal Senato Accademico, cambiano alcuni passaggi così come richiesto dal Ministero. Sparisce l'art.16 che istituiva il "Collegio dei segretari amministrativi" dal MIUR considerato inutile, costoso e non opportuno poiché "...ai sensi della legge 240/10...non può essere attribuita autonomia finanziaria e di bilancio a nessun centro dell'ateneo"

Viene soppresso nel comma 1 dell'art.8 il passaggio in cui si statuiva che l'elettorato passivo fosse limitato agli "studiosi scientificamente attivi". Il Ministero infatti ha bollato la norma statutaria come "illegittima" poiché costituisce "...una limitazione dei diritti pubblici soggettivi che, come tale, deve avere un adeguato fondamento legislativo."

L'ateneo viene costretto a far entrare dalla porta il fantasma che aveva gettato dalla finestra. Infatti il comma 8 dell'art.23 recita che "Un Dipartimento che scenda sotto il numero minimo di quaranta tra professori e ricercatori viene disattivato entro il termine di un anno"

Con ciò riappare lo spettro, inutilmente paventato in Commissione Statuto solo dai Ricercatori, di un'architettura dipartimentale con i piedi di argilla.

Molti dei 21 dipartimenti cosiddetti identitari proposti "sulla carta", già dal prossimo ottobre potrebbero essere in via di estinzione. Con buona pace degli interessi di bottega aulicamente camuffati dalla "omogeneità scientifica stretta".

L'art. 61 (ex art.62) insiste nell'affermare che lo Statuto entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione su GURI (vacatio legis), nonostante il termine non sia perentorio. Anzi, nelle sue note, il Ministero "...non esclude che si possa ridurre, in casi di motivata urgenza, il predetto periodo fino a farlo coincidere con la data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale."

Questa evenienza sembra confermare quanto da ANDU ipotizzato nel post precedente (Al voto subito. Anzi no.) con riferimento alla volontà rettorale di allungare i tempi con qualsiasi mezzo, mentre si asserisce l'esatto contrario.

Salta la norma sulla "data ballerina" definita nelle note MIUR senza "...alcuna ragionevole giustificazione che consenta di derogare ad un principio generale dell'ordinamento..." definitivamente demolita dalla scure della irretroattività delle norme giuridiche.


Il grumo sulla legittimità della permanenza in carica dell'attuale Rettore non è sciolto.

...::: continua :::...

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